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Amministratore di Sostegno, Interdizione, Inabilitazione

Lo Studio e i suoi professionisti sono un valido supporto per coloro che devono valutare l’ipotesi di una amministrazione di sostegno.

Lo Studio con il suo staff legale e fiscale, competenti e preparati, si occupa infatti di fornire quella indispensabile consulenza ed assistenza per il deposito di ricorsi di nomina, istanze per la sostituzione dell’amministratore di sostegno, istanze per la revoca dell’amministratore di sostegno, deposito di inventari del patrimonio del beneficiario, rendiconti annuali e in ogni caso di fornire un qualificato e professionale supporto a coloro che si dovessero avvicinare alla problematica dell’amministrazione di sostegno o anche semplicemente avessero necessità di gestire un patrimonio mobiliare e/o immobiliare senza ricorrere all’amministrazione di sostegno.

  • Chi è l’Amministratore di sostegno nel nostro ordinamento?

L’amministratore di sostegno è stato creato con l’introduzione della Legge n. 6 del 9/01/2004 con la finalità di superare progressivamente gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Nel caso in cui un soggetto sia totalmente incapace di provvedere ai propri interessi è previsto che con sentenza venga dichiarata la sua interdizione. Con il medesimo provvedimento viene nominato un tutore che deve provvedere a curare gli interessi del soggetto interdetto.

Se invece un soggetto sia parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi viene dichiarata con sentenza la sua inabilitazione e viene nominato un curatore che possa affiancarlo. Il soggetto inabilitato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre per la straordinaria amministrazione deve essere necessariamente assistito dal curatore

I principi di civiltà giuridica che hanno ispirato la scelta del legislatore nel coniare la figura dell’amministratore di sostegno costituiscono il frutto di un iter legislativo che ha preso le mosse nella seconda metà degli anni 80, sorretto da una notevole consapevolezza che la menomazione fisica o psichica non possa e non debba costituire causa di emarginazione della persona dell’ambiente familiare e sociale e di impedimento all’esercizio dei Suoi diritti fondamentali.

La protezione dei soggetti non in grado di provvedere alla cura dei propri interessi è sempre stato un ambito molto importante e delicato da regolamentare, da un lato investendo aspetti personali e sociali delle persone interessate e, dall’altro, coinvolgendo le strutture giudiziarie ed amministrative, chiamate adoperare con efficienza e rapidità. L’amministrazione di sostegno è nata, quindi, sulla spinta della necessità di operare una modifica legislativa che tenesse il più possibile in conto – a volte anche limitate – capacità del beneficiario, seguendone le inclinazioni personali, rispettandone le scelte esistenziali e assicurandogli una misura di protezione adeguata e meno invasiva e, soprattutto, commisurata alle concrete esigenze di tutela della persona.

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